Quando la mano destra della cassazione non sa cosa fa la sinistra.
La Cassazione 2025 limita i benefici alle vittime del dovere alla sola invalidità permanente, in contrasto con le Sezioni Unite 2022 che richiedono l’invalidità complessiva.
La Corte di Cassazione, Sez. Io, inviato. N. 20290/2025, ha affermato che i benefici per le vittime del dovere devono essere parametrati al solo valore di invalidità permanente (IP), escludendo il riferimento all’ invalidità complessiva (IC) previsto dall’art. 4 del DPR 181/2009, calcolata secondo la formula IC = DB + DM + (IP – DB), dove DB è il danno biologico e DM il danno morale.
La sentenza si fonda su una lettura letterale delle norme, ritenendo che il riferimento alla “percentuale di invalidità permanente” implichi l’esclusione del danno biologico e morale. Tale interpretazione, tuttavia, contrasta con l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, che con le frasi nn. 6214–6217/2022 avevano stabilito che:
“I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e soggetti equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli artt. 3 e 4 del DPR 181/2009.”
Le Sezioni Unite avevano ricostruito l’evoluzione normativa, evidenziando come, dopo l’abrogazione dei precedenti criteri nel 1999, l’art. 6, comma 1, L. 206/2004 avesse introdotto nuovi criteri valutativi comprensivi anche di danno biologico e morale.
La decisione del 2025, proveniente da una sezione non competente in materia assistenziale (Sez. I, anziché Sez. Lavoro), ignora tali chiarimenti e ripropone una lettura testuale ritenuta già superata dalle Sezioni Unite.
In conclusione, l’avv. Andrea Bava – autore di tre delle quattro sentenze delle Sezioni Unite del 2022 – raccomanda di radicare i contenziosi davanti al giudice del lavoro, più esperto della materia, e di verificare la giurisprudenza aggiornata prima di agire.