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Vittime del dovere

I figli maggiorenni delle vittime del dovere: cosa cambia davvero dopo le Sezioni Unite

Figli delle vittime del dovere non a carico e assegni: la Cassazione si ferma a metà

Antonio Meligeni 4 min di lettura

Nota a Cass. civ., Sez. Un., 26 dicembre 2025, n. 34198

Con la sentenza n. 34198 del 26 dicembre 2025, le Sezioni Unite della Corte di cassazione intervengono su una questione da tempo controversa: il diritto dei figli maggiorenni, non a carico, delle vittime della criminalità organizzata a beneficiare degli assegni vitalizi previsti dalla legislazione speciale.

La decisione segna un passo in avanti sul piano dei principi, ma la sua portata concreta risulta più limitata di quanto potrebbe apparire a una prima lettura.


Il caso

La vicenda riguarda il figlio maggiorenne di una vittima della criminalità organizzata che aveva chiesto il riconoscimento dell’assegno vitalizio previsto dall’art. 2 della legge n. 407 del 1998.
La Corte d’appello di Reggio Calabria aveva respinto la domanda, ritenendo necessario, in presenza del coniuge superstite, che il figlio fosse a carico della vittima al momento del decesso, secondo lo schema tradizionale dell’art. 6 della legge n. 466 del 1980.

La questione è giunta alle Sezioni Unite a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 8683 del 2024, chiamate a interpretare l’art. 2, comma 105, della legge n. 244 del 2007, che estende alle vittime della criminalità organizzata (e del dovere) i benefici di cui all’art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 206 del 2004, come modificato dal successivo comma 106.


Il principio affermato

Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello in diversa composizione.

Il principio di diritto affermato è chiaro: anche i figli maggiorenni non a carico delle vittime della criminalità organizzata hanno diritto all’assegno vitalizio ex art. 2 della legge n. 407 del 1998, superando l’interpretazione restrittiva fondata sulla “vivenza a carico”.

La Corte giunge a tale conclusione valorizzando:

  • il dato testuale del comma 105, che fa riferimento ai “familiari superstiti” senza distinzioni;
  • la lettura sistematica con il comma 106, che ha ampliato l’art. 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004 includendo espressamente i figli maggiorenni non conviventi.

I limiti della decisione

Nonostante l’importanza del principio affermato, la pronuncia presenta limiti significativi.

Anzitutto, si tratta di una cassazione con rinvio: il riconoscimento concreto del diritto dipenderà ora dalla decisione della Corte d’appello in sede di rinvio, con la possibilità che emergano ulteriori questioni non esaminate dalle Sezioni Unite.

Ma il profilo più problematico riguarda la portata oggettiva del beneficio riconosciuto.
Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che ai figli maggiorenni non a carico spetta solo l’assegno vitalizio ex legge n. 407 del 1998 (500 euro mensili), escludendo invece lo speciale assegno vitalizio di 1.033 euro previsto dall’art. 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004.


Un esito discutibile

Questa distinzione solleva più di una perplessità.

Se il comma 105 della legge n. 244 del 2007 estende alle vittime della criminalità organizzata i benefici dell’art. 5 della legge n. 206 del 2004 “come modificato”, il rinvio dovrebbe logicamente comprendere l’intera disposizione, e non solo una parte di essa.

La stessa Corte osserva che l’assegno ex legge n. 407 del 1998 era già riconosciuto alle vittime della criminalità organizzata prima del 2007, e che una lettura limitata al solo profilo oggettivo sarebbe priva di reale contenuto normativo.
Questo ragionamento, tuttavia, non viene coerentemente esteso allo speciale assegno vitalizio, che finisce per restare escluso.

Il risultato è paradossale: ai figli maggiorenni non a carico viene riconosciuto il beneficio minore, ma non quello maggiore, nonostante il rinvio legislativo sembri riferirsi all’intera disciplina.


Questioni ancora aperte

La sentenza, inoltre, lascia irrisolta un’ulteriore questione rilevante: l’applicazione del principio alle vittime del dovere, anch’esse espressamente richiamate dal comma 105, ma sostanzialmente assenti nella motivazione, che si concentra quasi esclusivamente sulla criminalità organizzata.

Resta quindi il rischio di nuove incertezze interpretative e di ulteriore contenzioso.


Conclusioni

La pronuncia delle Sezioni Unite rappresenta un passo avanti nel superamento di una lettura ormai anacronistica della nozione di “vivenza a carico”. Tuttavia, l’interpretazione selettiva dei benefici riconosciuti e la scelta della cassazione con rinvio ne riducono sensibilmente l’impatto pratico.

Ancora una volta emerge la difficoltà di ricondurre a coerenza una disciplina frammentata, costruita per interventi successivi e settoriali. In assenza di una riforma organica, il compito di colmare le lacune continua a ricadere sulla giurisprudenza, con esiti non sempre pienamente soddisfacenti sul piano della certezza del diritto.

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